D.L. 25/05/2021 n. 73 – “sostegni bis” Il contributo a Fondo Perduto

Per conoscenza si invia ai soci i nuovi sostegni da parte del Governo.

Ogni socio avrà modo di confrontarsi col proprio Commercialista se rientra nei requisiti per accedervi.

Con il nuovo“sostegni Bis” si sono delineati ulteriori sostegni anche per i professionisti.

A livello operativo, sono state introdotte tre tipologie di sostegno:

1.un contributo “automatico” (comma 1);
2. se più conveniente, un contributo “alternativo” che viene parametrato su un diverso periodo di riferimento (commi da 5 a 15); Segue Circolare speciale “Covid 19” – Contributo a Fondo Perduto
3. un contributo “integrativo” o “perequativo”, il cui calcolo dipende dal risultato economico d’esercizio (commi da 16 a 24).
Sostanzialmente, viene riproposto il contributo di cui all’art. 1 del Decreto Sostegni, che era a sua volta una riproposizione del contributo di cui all’art. 25 del Decreto Rilancio 2020, ovvero un contributo pari a una percentuale dei minori ricavi realizzati in conseguenza delle restrizioni per la lotta alla pandemia:
a) il Decreto Rilancio richiedeva il raffronto fra aprile 2019 e aprile 2020
b) il Decreto Sostegni richiedeva il raffronto fra i ricavi 2019 e i ricavi 2020
c) il Sostegni-bis stabilisce semplicemente – al comma 1 – che venga erogato automaticamente il medesimo contributo erogato in base al Decreto Sostegni. Tuttavia, successivamente prevede anche soluzioni alternative, attivabili se il risultato sarà più conveniente per il contribuente:
d) ai commi da 5 a 15 è previsto che si possa rifare il conteggio raffrontando i ricavi del periodo 1/4/19 – 31/3/20 con quelli del periodo 1/4/20 – 31/3/2021. Tale metodologia potrà inoltre essere utilizzata da coloro che non hanno presentato la domanda relativa al contributo previsto dal decreto Sostegni 1.
e) ai commi da 16 a 24 stabilisce che si possa (di nuovo) rifare il conteggio raffrontando il reddito dell’esercizio in corso al 31/12/2019 con quello dell’esercizio in corso al 31/12/2020. In ogni caso, il contributo non potrà eccedere euro 150.000,00.

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