STATUTO

ASSOCIAZIONE

Statuto

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COSTITUZIONE – SEDE – DURATA - SCOPI

Art. 1. Costituzione, sede e durata È costituita, con durata illimitata, l’Associazione Grafologica Italiana, con sigla AGI e sede in Ancona. La sede può essere trasferita in altra città su delibera dell’Assemblea straordinaria. L’Associazione, che riveste carattere nazionale, è articolata in sezioni Regionali e Provinciali (infra art. 4). Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2. Caratteristiche dell’Associazione L’associazione non ha fini di lucro ed intende attuare la proposta espressa nel 1° Congresso Nazionale di Grafologia del 20 dicembre 1961 a Sestola nel Frignano (Modena) mediante la ricerca, la formazione, la tutela del Grafologo professionista e la rappresentanza nel settore grafologico a livello nazionale e internazionale.

Art. 3. Scopi Scopi dell’Associazione sono:a) promuovere la formazione e la qualificazione scientifico-professionale dei grafologi mediante workshop, seminari, corsi, eventi formativi, l’istituzione di scuole ed ogni altro utile strumento; b) promuovere lo sviluppo della professione di Grafologo nei vari ambiti di applicazione quali ad es.: consulenza individuale per la conoscenza e lo sviluppo della persona, consulenza di coppia e familiare, orientamento scolastico e professionale, consulenza per l’età evolutiva, rieducazione della scrittura, consulenza in campo peritale e giudiziario. c) promuovere la ricerca in campo grafologico per far crescere la disciplina e per implementare gli strumenti metodologici a disposizione del grafologo, così da migliorare l’immagine della grafologia e consolidare la specificità professionale; d) stimolare iniziative, anche in collaborazione con altre associazioni, per consolidare l’immagine della grafologia e della professione, l’etica professionale della categoria, per tutelarne i diritti, garantire il rispetto del codice deontologico e la tutela della professione; e) garantire, agli utenti pubblici e privati la qualità professionale e deontologica degli associati, in particolare dei soci Ordinari, attraverso l’attivazione di uno sportello dedicato ai rapporti con la clientela e di un servizio di attestazione della qualificazione professionale dei grafologi professionisti, come previsto dalla legge, mediante il rilascio di un attestato di qualificazione professionale; f) promuovere la formazione e l’aggiornamento del personale insegnante e direttivo della scuola di ogni ordine e grado – negli ambiti della didattica e metodologie, degli apprendimenti, dell’orientamento e dispersione scolastica, dei bisogni individuali e sociali dello studente, dell’inclusione scolastica e sociale -, nonché degli operatori socio-sanitari e dei professionisti di ogni altro settore di possibile comune interesse; g) assumere iniziative promozionali della grafologia e della professione nei confronti di soggetti pubblici e privati; h) promuovere le iniziative culturali e sociali (congressi, conferenze, seminari, corsi, pubblicazioni, ecc.) ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi riportati ai commi precedenti. Non si possono svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 4. Sezioni locali
L’AGI si articola in sezioni regionali alle quali possono essere equiparate le sezioni provinciali delle regioni a statuto speciale ed altre sezioni di cui si ravvisi l’opportunità. Le sezioni regionali possono articolarsi in sezioni provinciali.
Le sezioni regionali e quelle provinciali ad esse equiparate devono essere approvate dal Consiglio Direttivo nazionale; le altre sezioni provinciali devono essere approvate da quella regionale competente.
Le sezioni regionali e provinciali sono economicamente autonome e vengono amministrate sotto la personale responsabilità dei loro organi rappresentativi.

Art. 5. Obblighi delle sezioni locali
Le sezioni regionali e provinciali hanno i seguenti obblighi:
a) darsi entro un anno dalla loro approvazione un regolamento conforme alle norme dello statuto AGI e che tenga conto di quello proposto dall’AGI nazionale;
b) eleggere un consiglio formato almeno da un presidente e da due consiglieri, di cui uno funge da vicepresidente ed uno da segretario e da tesoriere. Eventuali altri membri possono essere previsti dal regolamento;
c) collegarsi con la sede nazionale e con le altre sezioni regionali o provinciali per le iniziative locali consone alle finalità dell’AGI;
d) mettere a disposizione degli aspiranti Soci i moduli per le nuove iscrizioni e fornire le informazioni necessarie;
e) inviare annualmente alla sede nazionale o alla sezione regionale di competenza una relazione morale e finanziaria.

SOCI

Art. 6. Requisiti e tipologie
Possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani e stranieri. Possono inoltre essere soci enti e istituzioni aventi finalità non in contrasto con quelli dell’Associazione.
Gli iscritti all’AGI si suddividono in:
a) Soci Fondatori;
b) Soci Onorari
c) Soci Ordinari;
d)Soci Aderenti.

Art. 7. Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori coloro che risultano tali alla data dell’Assemblea straordinaria del 13.4.91.

Art. 8. Soci Onorari
Sono Soci Onorari coloro che hanno acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’associazione per meriti culturali o di solidarietà. Tale qualifica viene attribuita dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.

Art.9. Soci Ordinari
Sono Soci Ordinari i grafologi professionisti italiani ed esteri riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo (come infra all’art.12) ed i diplomati in grafologia presso corsi di studio triennali attivati presso Università e Scuole accreditate e/o riconosciute dall’Associazione.
Gli iscritti ammessi alla qualifica di Ordinari, possono richiedere all’Associazione, attestazione della qualificazione professionale così come disciplinato dalla Legge 4 del 14.1.2013.
L’elenco dei Soci Ordinari in possesso di attestazione della qualificazione professionale viene divulgato e aggiornato in una apposita sezione del sito web dell’Associazione.

Art. 10. Soci Aderenti
Sono Soci Aderenti i cultori della grafologia nonché tutti coloro che accettano le finalità dell’associazione e chiedono di farne parte, senza esercitare la professione di Grafologo; il Socio Aderente, pur in possesso della qualifica di grafologo, limita le proprie prestazioni a sporadiche attività non retribuite, assimilabili ad attività di volontariato.

Art. 11. Ammissione dei soci
L’ammissione all’AGI avviene su domanda scritta alla sede nazionale, da inoltrare anche tramite i presidenti delle sezioni regionali o provinciali, secondo le modalità specificate nel regolamento. L’iscrizione all’AGI impegna il Socio all’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali, nonché al rispetto del codice deontologico e dei regolamenti di competenza.

Art. 12. Accettazione delle domande
L’accettazione delle domande d’iscrizione dei Soci Ordinari è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e viene comunicata tramite lettera.
L’aspirante Socio deve versare la quota annuale entro due mesi dalla data della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda s’intende automaticamente decaduta. L’accettazione dei Soci Aderenti avviene automaticamente dopo l’invio del modulo di iscrizione ed il versamento della quota.

Art. 13. Diritti e doveri dei soci
I soci hanno il diritto di:
a) partecipare alle assemblee dell’AGI;
b) candidarsi per la nomina a cariche elettive;
e) ricevere la rivista dell’AGI;
d) rappresentare l’AGI in Italia o all’estero in occasione di congressi, conferenze, raduni, incontri di studio, ecc., previa autorizzazione del direttivo nazionale o locale;
e) usufruire dei servizi messi a disposizione dall’associazione.

I soci hanno il dovere di:
a) pagare la quota associativa entro il mese di febbraio di ciascun anno, ad eccezione dei Soci Onorari, che non sono tenuti al pagamento della quota;
b) rispettare lo statuto, i regolamenti e il codice deontologico dell’Associazione;
c) rispettare le risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell’Associazione;
d) evitare qualunque comportamento che possa arrecare danno all’Associazione e alla sua immagine.

Art. 14. Durata della qualifica di socio
Al fine di garantire l’effettività del rapporto associativo, l’adesione alla associazione è disposta a tempo indeterminato con rinnovo dell’adesione da parte del Socio, di anno in anno attraverso il pagamento della quota associativa, fermo restando quanto stabilito dagli artt.11 e 12.

Art. 15. Perdita della qualifica di socio
La qualifica di Socio viene a decadere:
a) per decesso
b) per mancato rispetto dello statuto, del codice deontologico, dei regolamenti, delle deliberazioni dell’Assemblea o per indegnità, accertati dal Collegio dei Probiviri. Il provvedimento di decadenza, di cui ai paragrafi b) e c), reso esecutivo con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, viene comunicato per iscritto all’interessato ed al presidente della sezione regionale e provinciale di appartenenza;
c) per morosità
L’eventuale riammissione del Socio decaduto va discussa ed approvata dal Consiglio Direttivo nazionale.

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 16. Organi dell’Associazione
Sono organi dell’AGI:
a) l’Assemblea ordinaria e straordinaria,
b) il Consiglio Direttivo,
c) il Collegio dei Revisori dei conti
d) il Collegio dei Probiviri,
e) il Comitato Tecnico Scientifico,
f) la Commissione per la verifica e l’attestazione della qualificazione professionale.

ASSEMBLEA

Art. 17. Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria è formata da tutti i Soci aventi diritto e si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Consiglio Direttivo. Può riunirsi ogni qualvolta lo stesso Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, e il Collegio dei Probiviri o un terzo dei Soci ne faccia formale richiesta.

Art. 18. Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria è formata da tutti i Soci aventi diritto e viene convocata ogni qual volta se ne ravvisi la necessità con modalità analoghe a quelle dell’Assemblea ordinaria.

Art. 19. Convocazione e validità dell’Assemblea
La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avviene per iscritto, con lettera o attraverso la rivista edita dall’Associazione, o mediante strumenti di comunicazione telematica quali newsletter, e-mail, sms, ecc, almeno venti giorni prima della data fissata. La prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei membri; la seconda con qualunque numero di partecipanti. Hanno diritto di voto i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni Socio può rappresentarne un altro purché munito di delega scritta. Non sono ammesse più deleghe allo stesso Socio.

Art. 20. Modus operandi dell’Assemblea
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da altra persona designata dall’Assemblea. I verbali delle riunioni assembleari vengono redatti da un segretario nominato dal Presidente fra i presenti.
Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano; per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, la votazione viene effettuata a scrutinio segreto, mediante apposite schede predisposte a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 21. Compiti dell’Assemblea
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
– In sede ordinaria:
a) determinazione del numero ed elezione a maggioranza relativa dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, dei conti e del Collegio dei Probiviri;
b) approvazione a maggioranza assoluta della relazione morale del Presidente e delle proposte dei Soci;
c) approvazione a maggioranza assoluta dell’attività svolta e del programma dell’anno successivo;
d) approvazione a maggioranza assoluta del bilancio consuntivo annuale, che si intende relativo all’anno solare
e) definizione con approvazione a maggioranza semplice delle quote sociali relative alle varie categorie dei Soci;
f) approvazione a maggioranza semplice del regolamento proposto dal Consiglio Direttivo;
g) approvazione a maggioranza semplice del codice deontologico proposto dal Consiglio Direttivo.
– In sede straordinaria:
a) approvazione a maggioranza di due terzi dei presenti di eventuali modifiche al presente statuto;
b) approvazione a maggioranza di due terzi dei presenti del trasferimento della sede sociale in altra città;
c) adozione a maggioranza semplice di eventuali delibere relative ai punti posti all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori dei conti, dal Collegio dei Probiviri o da un terzo dell’Assemblea;
d) deliberazione a maggioranza di due terzi dei presenti dello scioglimento dell’Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22. Composizione e durata
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque, sette o nove membri secondo le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Art. 23. Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno, possibilmente a cadenza trimestrale, su convocazione del Presidente oppure su richiesta dei due terzi del consiglio stesso. La convocazione va fatta per iscritto, anche via posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata, salvo casi di urgenza, e la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei membri.

Art. 24. Compiti del Consiglio Direttivo
II Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:
a) elegge a maggioranza assoluta con scrutinio segreto il Presidente;
b) su proposta del Presidente, elegge il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
c) delibera sulla gestione ordinaria dell’AGI, convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci secondo le modalità previste dal presente statuto;
d) stabilisce le competenze operative del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere (salve quelle già previste dal presente statuto);
e) delibera sulle proposte di ammissione dei Soci Ordinari e sulla nomina dei Soci Onorari;
f) delibera l’espulsione dei Soci su proposta del collegio dei Probiviri;
g) accerta le esigenze finanziarie dell’AGI ed individua i mezzi idonei per soddisfarle;
h) delibera sulle operazioni relative agli impegni finanziari con enti pubblici e privati, sull’accettazione di lasciti, donazioni e sovvenzioni e su ogni operazione finanziaria concernente l’attività dell’AGI;
i) su proposta del Tesoriere predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo
da sottoporre all’Assemblea ordinaria e ne esegue le delibere
l) delibera la costituzione delle sezioni regionali e di quelle provinciali ad esse equiparate;
m) scioglie le sezioni regionali e provinciali che operano in contrasto con le finalità dell’AGI o che di fatto non operano più da anni;
n) prende visione della relazione morale e finanziaria delle sezioni regionali e provinciali;
o) accorda contributi straordinari alle sezioni che ne facciano motivata richiesta ed alleghino la relazione morale e finanziaria;
p) nomina il Direttore Responsabile, il Direttore operativo, il Comitato di Redazione e il Comitato dei Referee della rivista pubblicata dall’Associazione

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; nelle votazioni palesi in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.
I verbali, redatti dal segretario, devono essere letti ed approvati nella riunione immediatamente successiva a quella cui si riferiscono; essi devono essere firmati dal Segretario e dal Presidente o dal Vicepresidente in caso di sua assenza.
I presidenti delle sezioni regionali e provinciali o i loro rappresentanti possono essere invitati dal Consiglio Direttivo a partecipare alle riunioni a titolo consultivo.

Art. 25. Il Presidente
Il Presidente dura in carica tre anni ed ha le seguenti competenze:
a) la rappresentanza dell’AGI, sia di fronte a terzi che in giudizio;
b) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo, la presidenza dell’Assemblea ordinaria e straordinaria;
c) il compimento di tutte le operazioni relative agli impegni, anche finanziari, con enti pubblici e privati, l’accettazione di lasciti, donazioni e sovvenzioni; il tutto in forza di regolare delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 26. Il Vicepresidente
Il Vicepresidente dura in carica tre anni ed ha le seguenti competenze:
a) coadiuvare il Presidente nell’espletamento dei compiti attribuitigli;
b) sostituirlo in caso di assenza o dimissioni.

Art. 27. Il Segretario
Il Segretario redige i verbali e ne cura la conservazione, custodisce l’archivio, cura l’elenco dei soci e dà esecuzione ai deliberati dei vari organi dell’AGI.

Art. 28. Il Tesoriere
Il Tesoriere dura in carica tre anni ed ha le seguenti competenze:
a) gestisce i valori,
b) controlla i versamenti dei Soci,
c) tiene la contabilità,
d) redige i bilanci consuntivi e preventivi e li sottopone al Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 29. Elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti
II Collegio dei Revisori dei conti, è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea ordinaria, dura in carica tre anni e nomina al proprio interno un presidente. I membri del Collegio possono essere scelti in tutto o in parte fra persone esterne all’Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.
Si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del presidente o della maggioranza dei membri.

Art. 30. Compiti del Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conto, , ha le seguenti competenze:
a) controlla il bilancio consuntivo e gli atti contabili
b) ne riferisce sia al Consiglio Direttivo che all’Assemblea ordinaria;o.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 31. Elezioni del Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea ordinaria, dura in carica tre anni e nomina al proprio interno un presidente. I membri del Collegio sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Il Collegio si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del presidente o della maggioranza dei membri.

Art. 32 Compiti del Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri vigila sul rispetto delle norme statutarie, delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee ordinaria e straordinaria. Interviene inoltre nelle controversie professionali, deontologiche ed etiche fra soci e fra soci ed associazione, proponendo al direttivo provvedimenti di censura, sospensione ed espulsione.
L’espulsione viene resa operativa solo dopo la relativa delibera del Consiglio Direttivo in base agli art. 15 e 24; gli altri provvedimenti sono comunicati per iscritto all’interessato ed ai presidenti della sezione regionale o provinciale di appartenenza.
Il Collegio riferisce annualmente all’Assemblea i provvedimenti adottati.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 33. Elezione del Comitato Tecnico Scientifico
È competenza del Consiglio Direttivo eleggere annualmente il Comitato Tecnico-Scientifico, costituito dai Soci Ordinari con comprovata esperienza e competenza professionale nei settori di interesse dell’associazione. Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno per predisporre il piano tecnico scientifico dell’Associazione, annuale o pluriennale, o per rivedere quello pluriennale ed ogni volta che il Consiglio Direttivo ne chieda la convocazione a fini consultivi. La riunione può avvenire anche nella forma della videoconferenza. Le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico vengono proposte all’approvazione del Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione utile di quest’ultimo. Il Comitato Tecnico-Scientifico può essere rinnovato senza limite al numero di volte. La carica di membro del Comitato Tecnico-Scientifico è incompatibile solo con la carica di membro del Collegio dei Revisori dei conti e dei Probiviri.

Art. 34. Compiti del Comitato Tecnico Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico supporta lo sviluppo dell’Associazione attraverso l’elaborazione di Linee Guida e di Piani di Sviluppo e lo svolgimento di attività consultive in particolare indirizzate verso la promozione della ricerca grafologica, la formazione e la qualificazione scientifico-professionale dei grafologi, come da articolo 3 dello Statuto. Il Comitato Tecnico Scientifico formula, d’intesa con il Consiglio Direttivo, il piano annuale della formazione continua. Il Comitato Tecnico-Scientifico può coadiuvare il Consiglio Direttivo nella valutazione delle Scuole che intendono richiedere il formale riconoscimento da parte dell’Associazione.

COMMISSIONE PER LA VERIFICA E L’ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 35. Composizione della Commissione per la verifica e l’attestazione della qualificazione professionale
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 4 del 14.1.2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, è istituita la Commissione per la verifica e l’attestazione delle competenze della qualificazione professionale. La Commissione è composta da 2 membri del Direttivo e 3 membri esterni al Direttivo, nominati con delibera del Consiglio Direttivo, assunta all’unanimità. La Commissione viene rinnovata ogni 3 anni.

Art. 36. Compiti della Commissione
La Commissione ha il compito, insieme al Direttivo, di:

definire gli standard qualitativi e di qualificazione per l’esercizio della professione;
formulare criteri e modalità di attestazione di qualificazione professionale;
definire il procedimento necessario alla verifica;
valutare le richieste di attestazione di qualificazione professionale presentate dai Soci;
comunicare all’interessato ed agli organi dell’associazione competenti, il risultato della verifica;
dare alla segreteria amministrativa le informazioni necessarie al rilascio dell’attestazione.

Inoltre tale Commissione avrà il compito di esaminare gli aspiranti a Soci Ordinari che non presentano i requisiti di cui all’art. 9 del presente statuto.

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 37. Entrate dell’Associazione
L’AGI per conseguire i propri scopi trae i mezzi:
a) dalle quote dei Soci;
b) da contributi di enti pubblici e privati;
c) da proventi di iniziative sociali ed editoriali;
d) da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie;
e) dalle attività formative e dai servizi rivolti ai Soci.

Art. 38. Remunerazioni e rimborsi
Nessuna carica dell’AGI è remunerata. Eventuali rimborsi per spese documentate vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento.

Art. 39. Divieti
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi di qualunque provenienza, o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È fatto altresì obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

NORME FINALI E GENERALI

Art. 40. Incompatibilità di cariche
a) il Presidente nazionale non può essere anche presidente regionale o provinciale;
b) il Segretario nazionale non può ricoprire altre cariche;
c) il Tesoriere nazionale non può essere contemporaneamente tesoriere di una sezione regionale o provinciale;
d) i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, , e di quello dei Probiviri non potranno avere altre cariche all’interno dell’Associazione;
e) i Soci con cariche elettive di qualsiasi tipo all’interno dell’Associazione non possono rivestire cariche o attività di rappresentanza presso altre associazioni simili per scopi e ambiti operativi all’AGI.
Per motivi particolari il Consiglio Direttivo può concedere deroghe al presente articolo.

Art. 41. Dimissioni
In caso di dimissioni del Presidente nazionale prima della scadenza del mandato, subentra il Vicepresidente, il quale convocherà entro tre mesi il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Se si dimette dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori dei conti o da quello dei Probiviri uno dei membri, gli subentra il Socio che nell’ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di mancata accettazione di quest’ultimo subentra il Socio immediatamente seguente per numero di voti riportati.

Art. 42. Pubblicazione rivista
L’AGI pubblica una rivista quale strumento di diffusione delle conoscenze, esperienze ed iniziative in campo grafologico, tramite la quale possono essere convocate le Assemblee. La nomina del Direttore Responsabile, del Direttore operativo, del Comitato di Redazione e del Comitato dei Referee della rivista spetta al Consiglio Direttivo.

Art. 43. Regolamenti interni
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamenti interni elaborati dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea dei Soci.

Art. 44. Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 45.Rinvio
Per tutto quello che non è previsto dal presente statuto si rimanda alle norme previste dalla vigente legislazione dello Stato Italiano.

Art. 46. Validità e vigenza
Il presente statuto annulla e sostituisce i precedenti ed entra in vigore a seguito dell’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Posto in votazione nell’Assemblea del 18 maggio 2014, approvato all’unanimità.
Modifica art.3 comma f approvata in assemblea straordinaria AGI il 25 settembre 2016.